Agea ha pubblicato le istruzioni operative per le domande di premio per il settore vitivinicolo, relativamnte alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
TERRITORIALITA’: nazionale
BENEFICIARI: sono beneficiari del premio per la ristrutturazione coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento.
Rientrano tra i beneficiari di cui al precedente comma i seguenti soggetti: a) gli imprenditori agricoli singoli e associati; b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 157 del regolamento; c) le cooperative agricole; d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
ATTIVITA’ AMMESSE: Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono: a) la riconversione varietale che consiste:1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. b) la ristrutturazione, che consiste: 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto; c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E’ esclusa l’ordinaria manutenzione.
CONTRIBUTO: Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate.
Le Regioni stabiliscono la modalità di erogazione dell’aiuto e la comunicano al Ministero.
DOMANDE: le domande di aiuto sono presentate, anche per il tramite dei CAA, presso l’Organismo Pagatore competente in relazione alla Regione o P.A. di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto l’aiuto, ferma restando la competenza alla costituzione ed all’aggiornamento del fascicolo aziendale. La domanda di aiuto è presentata all’OP entro il 30 giugno di ogni anno.
Per maggiori info: http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/home